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Lavori in corso, abbiate pazienza, manca poco






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Questa parte riguarda la formazione tecnica, la creazione
di una cultura di supporto, relativa al mondo del volontariato, la provocazione
continua...
Disciplina delle Associazioni di promozione sociale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in
tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di
finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma,
4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che
rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per
gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli
privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto
nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto
devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche
in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro
diritti
e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
j) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre
anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla
lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica
possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite
al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo
statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è
conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i
loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via
sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni
di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta
del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in
almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere
nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro
medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione
nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o
provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito
regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma
1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo
7,
comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in
ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale
nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel
rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le
province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata
dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del
procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine
prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo,
lo
statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni
di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale,
al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del
parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel
caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del
parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro
sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto
dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui
10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai
rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di
espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica
tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di
due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima
di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal
2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di
elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio
si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso
il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento
entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate
all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli
affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e
all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del
fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa
europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra
le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza
nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle
risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per
gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire
1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui
alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire
4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni
annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con
funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale
di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e
dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il
2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini
statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni
annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con
l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono
convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la
presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal
2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano
dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL),
scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e
dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e
rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno,
oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il
numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque
designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482
milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle
convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di
associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle
turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei
familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a
quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400
milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione
sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire
3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera
i-bis)»;
al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo
la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti,
le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire
41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria
competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si
trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le
cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo
Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle
convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di
uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti
alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei
servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui
beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi,
subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma
dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità
sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo
le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,».
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad
intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in
collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto
forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività
previste
dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante
convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale
attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento
dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e
quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi
per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari
eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai
criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto
1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare
attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le
associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la
normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le
proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di
specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in
comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni
di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la
lettera b), è inserita la seguente:
1. «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;».
2. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo
le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno
2000.
3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si
svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni
d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per
i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito
agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella
misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per
l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001
e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200
milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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