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Lavori in corso, abbiate pazienza, manca poco
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Statuto Appositamente non è concluso, la versione definitiva verrà pubblicata dopo approvazione dell' assemblea dei soci, il 30 settembre 2002, è una bozza di provocazione... sono gradite proposte e consigli... Art 1 E' costituita l' associazione Manonellamano Opera in Italia e nel mondo, per lottare ogni forma di emarginazione, di sfruttamento e sensibilizzare al rispetto e alla solidarietà come valori fondamentali di confronto e di relazione. Inoltre opera per la diffusione della pace, della cultura e della salvaguardia ambientale. Art 2 L' associazione non ha fini di lucro, La sede legale viene eletta a Milano in via Giambellino 119. Potranno essere aperte sedi operative ovunque, in Italia e all’ estero. L' associazione espleterà l' iter per il riconoscimento quale ente riconosciuto come da L 11.08.1991 n° 266 (Legge Quadro sul Volontariato) Art 3 La durata dell’ associazione è illimitata Art 4 Fondi: l’ associazione si finanza con le quote dei soci, donazioni , contributi e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, giuridiche pubbliche e private. Come da introiti derivati da proprie attività ed investimenti. Art 5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile ed in leggi speciali in materia di associazioni. Inoltre verrà adottato un regolamento interno dell’ associazione che potrà prevedere, fra l’ altro i casi di recesso e di esclusione dei soci e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell’ Associazione. Il suddetto regolamento verrà redatto dal consiglio di Amministrazione dell’ associazione, proposto all’ assemblea dei soci per le modifiche ed integrazioni e adottato dopo retifica approvatorio del comitato dei garanti. In mancanza del comitato dei garanti la votazione approvatoria verrà effettuata dal consiglio di Amministrazione in questa seduta il voto del Presidente, del Presidente Onorario e dei Vice presidenti verrà conteggiato doppio. Sono ammessi regolamenti settoriali di zona su proposta del vice presidente interessato, sentito il parere dei soci Fondatori e del comitato dei garanti. Art 6 Possono essere soci dell’ Associazione cittadini Italiani e stranieri, Enti Pubblici e privati, civili e religiosi, imprese pubbliche o private. L’ ammissione dei soci o la loro non ammissione viene deliberata dal consiglio di Amministrazione. Art 7 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
Socio Fondatore: nelle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private comparenti nella costituzione dell’ Associazione. La qualifica di socio fondatore può essere conferita in qualsiasi momento dal presidente, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione o con voto espresso dalla maggioranza dell’ Assemblea dei soci.
Socio Garante: sono i soci che che per la loro preparazione, dedizione e simili costituiscono il comitato scientifico dell’ associazione, organo di riferimento odontologico per il CdA , ad esso appartengono i Presidenti e vice Presidenti non più in carica. La qualifica di socio fondatore può essere conferita in qualsiasi momento dal presidente, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione o con voto espresso dalla maggioranza dell’ Assemblea dei soci. Socio Sostenitori: i soci sostenitori dell’ associazione, associati previa domanda con accettazione dello statuto e del regolamento, e relativa delibera del C.d.A. Art 8 I soci, hanno l’ obbligo di rispettare lo statuto e il Regolamento dell’ associazione. Cessa dalla qualifica di socio chi presenti le dimissioni nei modi e nei tempi regolamentari e sia libero da obblighi verso l’ associazione. Può essere privato dalla qualifica di socio, nelle varie categorie, chi violi lo statuto o il regolamento; sia nella vita associativa sia nella vita quotidiana e nei rapporti privati con motivata delibera del Cda. Sentito il parere del comitato dei Garanti. Art 9 Organi Associativi: L’ Assemblea dei soci L’ Assemblea dei soci Fondatori Il comitato dei Garanti Il Consiglio d’ amministrazione Il collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Il Presidente e i vice Presidenti. Art 10 Assemblea dei soci: si riunisce almeno una volta l’ anno su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei soci in carica; su richiesta del comitato dei Garanti o su delibera del C.d.A. entro i quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale. L’ Assemblea dei soci ha i seguenti compiti: Approva i bilanci annuali Approva le linee generali di indirizzo programmatico dell’ attività associativa Approva il ricorso a sottoscrizioni straordinarie fra i soci e la quota sociale su proposta del C.d.A. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto, dal regolamento o sottoposti alla sua attenzione da altri Organi Associativi. Delibera su eventuali proposte di scioglimento dell’ associazione. All’ assemblea dei soci, presidiata dal Presidente dell’ associazione, partecipano tutti soci iscritti all’ associazione che dovranno essere convocati almeno 5 giorni prima con allegato un ordine del giorno sugli argomenti in discussione. Il socio può farsi rappresentare nell’ assemblea da un’ altro socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. L’ assemblea si può ritenere regolarmente costituita con la presenza del 50% dei soci più uno e delibera a maggioranza semplice. L’ Assemblea nomina un segretario.e due scrutatori. Art xxx Assemblea dei soci Fondatori Art 11 Comitato dei garanti Si riunisce almeno una volta l’ anno su convocazione del presidente, del presidente onorario o di un terzo dei propri membri. Elabora le linee odontologiche dell’ attività sociale. Nomina eventuali sottocomitati scientifici per affrontare nuovi progetti di sviluppo. Si fa garante dell’ attività dell’ associazione e la sua aderenza allo statuto e regolamento, della condotta individuale dei soci quando chiamata in causa. Delinea le linee di sviluppo su proposta dei soci e del C.d.A. Su richiesta del C.d.A approva eventuali modifiche allo statuto e al regolamento e ove necessario quelli di settore/zona sentita l’ assemblea dei soci Fondatori. Art 12 Il Consiglio di Amministrazione (denominato brevemente C.d.A.) E’ composto dal Presidente e da un numero minimo di due fino ad un massimo di 6 soci eletti dall’ assemblea dei soci Fondatori. Dura in carica 7 anni. Recepisce le linee generali dell’ attività sociale Esercita tutte le funzioni necessarie all’ amministrazione ordinaria e straordinaria sulla base di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. Predispone il bilancio annuale preventivo, ne effettua la gestione, presenta agli organi associativi il rendiconto annuale, previa certificazione del Collegio dei sindaci. Approva, lo statuto, il regolamento generale e i regolamenti di settore e le modiche proposte. Nomina al suo interno un Tesoriere economo ed un segretario. Art xx Il Collegio dei Sindaci Art xx Il Presidente E’ eletto dall’ assemblea dei soci fondatori nel proprio seno; dura in carica sette anni, salvo dimissioni o impossibilità per malattia grave perdurante per più di 12 mesi, o su proposta motivata per delibera al CdA dell’ Assemblea dei soci fondatori sentito il parere dell’ assemblea dei soci garanti. Ha la rappresentanza legale dell’ associazione ed esercita i poteri conferitegli dal CdA. Promuove e coordina tutte le attività dell’ Associazione convocandone e presidiandone tutti gli organi ad esclusione del collegio dei sindaci e dei comitati scientifici eventualmente nominati dal comitato dei Garanti. Assume ogni iniziativa reputata necessaria ed urgente, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. Esercità il naturale potere gerarchico sul personale operante nell’ associazione. Può delegare i membri del CdA allo svolgimento temporaneo di mansioni sue proprie ed ad incarichi speciali. Nomina, sentito il parere del comitato dei garanti, i Vicepresidenti. Ai quali delega i poteri ordinari e straordinari nella gestione delle sedi locali e/o nella gestione corrente. Può nominare un Presidente onorario in qualità di presidente del comitato dei Garanti. La carica è rinnovabile. Art xx I Vice presidenti Di settore o zona, per una gestione decentrata e pù affine alle caratteristiche del gruppo aggregato territoriale. Art. xx Le cariche previste dallo statuto non sono retribuite e possono essere ricoperte unicamente da soci. Il proseguimento degli obbiettivi avverrà tramite: Art xx Dal momento della sua costituzione l’ associazione presenterà domanda di adesione al CNV (Centro Nazionale del Volontariato); adesione che verrà rinnovata fino a scioglimento della stessa.
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Aggiornato il: 04 ottobre 2002
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